PRIMA CASA e CONSORZIO di BONIFICA
ORA LA TASSA NON E' PIU' DEDUCIBILE
Suona come l'ennesima presa in giro dei contribuenti. L'odiata tassa del
Consorzio di Bonifica non potrà più essere dedotta dalle tasse. È la
conseguenza dell'introduzione dell'Imu, che ha sostituyito Irpef e
relative addizionali sugli immobili non locati.
La denuncia
arriva da Federconsumatori Bergamo che stigmatizza come «nella
dichiarazione sui redditi 2012 sia nascosa una nuova tassa occulta sulla
casa».
Il comunicato
«Non solo aumento
generalizzato di tasse, ora scopriamo anche l'eliminazione della
deducibilità per chi, proprietario della casa d'abitazione, paga anche
il balzello imposto dalla Regione per il funzionamento del Consorzio di
Bonifica.
Federconsumatori denuncia che, contrariamente a quanto
sinora era consentito, i contributi obbligatori al Consorzio di
Bonifica sulla casa di abitazione principale non sono più deducibili dal
reddito complessivo.
La questione è strettamente legata alla
normativa che “prevede siano deducibili i canoni, livelli, censi ed
altri oneri gravanti sui redditi degli immobili che concorrono a formare
il reddito complessivo, compresi i contributi obbligatori per legge o
in dipendenza di provvedimenti della pubblica amministrazione”… (come
riportato dal sito internet del Consorzio di Bonifica della Media
Pianura Bergamasca).
Quello che occorre conoscere è che
l'introduzione dell'Imu ha sostituito, per la componente immobiliare,
l'Irpef e le relative addizionali dovute in riferimento ai redditi
fondiari relativi ai beni non locati.
Questo “dettaglio” comporta
che, per coloro i quali l'anno scorso hanno pagato il Contributo
obbligatorio al Consorzio di Bonifica della Media Pianura Bergamasca in
quanto proprietari della casa di principale abitazione (proprietà che
non concorre a formare il reddito complessivo), quest'anno, in fase di
dichiarazione dei redditi la somma versata non è più deducibile».
Così
come - seguendo la stessa logica - non dovrebbe essere deducibile la
quota versata al Consorzio di Bonifica per altri immobili di proprietà
per i quali non si percepiscono redditi, per esempio perché sono sfitti.
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